Progettazione Antincendio

Area100 Impianti si occupa di prevenzione degli incendi all’interno degli edifici; in questo ambito, infatti, offre una gamma completa di servizi che comprendono, oltre alla progettazione antincendio, anche l’assistenza nel corso del cantiere e le conseguenti certificazioni relative alla resistenza al fuoco delle strutture, agli impianti e ai prodotti impiegati per la sicurezza antincendio.

L’esperienza maturata su tutto il territorio nazionale comprende sia l’ambito delle attività ad elevato affollamento, sia l’ambito industriale, sia quello residenziale.

Una pratica di prevenzione incendi prende avvio con la predisposizione del progetto antincendio attraverso cui deve essere verificata e quindi garantita la conformità del fabbricato e dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio sia alla normativa antincendio che disciplina la specifica attività, sia ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.

Per le attività in categoria A dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 è previsto che il progetto venga allegato direttamente alla SCIA Antincendio.

L’Art. 3 del medesimo decreto prevede, invece, che per le attività classificate in categoria B e C i progetti antincendio debbano essere preliminarmente sottoposti ad una richiesta di valutazione da parte dei funzionari del Comando Provinciale VV.F. competente (“Istanza di valutazione del progetto”).

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 20/12/12, in caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione di questo decreto, il progetto antincendio conterrà tutte le informazioni costituenti le “specifiche dell’impianto” (vedi sezione informative tecniche).

 

Cosa si intende per ”professionista antincendio”?

Il concetto di “professionista antincendio” viene formalmente riconosciuto e fissato dal D.M. 7 agosto 2012, il quale, all’art. 1, definisce come tale un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139″.

Viene così resa inequivocabile la necessità di introdurre all’interno della filiera edilizia che si svolge dall’avvio del progetto, fino al compimento del cantiere, un professionista esperto e appositamente incaricato del controllo della sicurezza antincendio lungo tutto il processo edilizio.

 

Quali sono le ”attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco”?

L’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è stato nuovamente classificato dall’Allegato III del recente D.M. 7 agosto 2012.

In taluni casi la valutazione della effettiva presenza di attività soggette al controllo VV.F. all’interno di un immobile può rendere necessaria la valutazione da parte di un professionista antincendio.
Già il D.P.R. 151/2011 aveva suddiviso tutte le attività soggette in tre differenti categorie (A,B e C), per ognuna delle quali è stato previsto un iter autorizzativo differente (vedi art. 4, comm. 1,2,3 D.P.R. 151/2011).

 

Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in ”Categoria A” ?

Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in categoria A dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio a cura di professionista abilitato (progetto da non sottoporsi a preventiva valutazione VV.F.), sulla base del quale potranno direttamente essere realizzati i lavori.
A lavori ultimati dovrà essere presentata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:

  • Progetto antincendio;
  • Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio;
  • (eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • (eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio

A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. avranno la facoltà di effettuare a campione un sopralluogo presso l’attività al fine di verificare la conformità dello stato di fatto con quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato un verbale di sopralluogo che equivarrà all’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in ”Categoria B” ?

Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in categoria B dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio e sottoposto alla richiesta di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza prima dell’avvio dei lavori. Una volta ottenuta la valutazione di conformità del progetto potranno essere avviati i lavori per la realizzazione dell’intervento. A lavori ultimati dovrà essere presentata la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:

  • Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio preventivamente presentato;
  • (eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • (eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio

A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. avranno la facoltà di effettuare a campione un sopralluogo presso l’attività al fine di verificare la conformità dello stato di fatto con quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato un verbale di sopralluogo che equivarrà all’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

Quale iter occorre seguire per tutte le attività soggette al controllo VV.F. classificate in ”Categoria C” ?

Per tutte le attività soggette al controllo VV.F. e classificate in categoria C dovrà essere preventivamente redatto un progetto antincendio e sottoposto alla richiesta di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza prima dell’avvio dei lavori. Una volta ottenuta la valutazione di conformità del progetto potranno essere avviati i lavori per la realizzazione dell’intervento. A lavori ultimati dovrà essere presentata la S.C.I.A. Antincendio a cura del titolare dell’attività con i seguenti allegati:

  • Asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante la conformità dello stato di fatto al progetto antincendio preventivamente presentato;
  • (eventuali) certificazioni della resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) certificazioni dei prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco a firma del professionista antincendio;
  • (eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • (eventuali) certificazioni della prova di funzionalità degli impianti a firma del professionista antincendio

A seguito del ricevimento della S.C.I.A. Antincendio i Comandi Provinciali VV.F. effettueranno un sopralluogo presso l’attività ai fini di verificare la conformità tra lo stato di fatto e quanto dichiarato. In caso di esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi il cui periodo di validità sarà chiaramente indicato sul documento.

 

Quando occorre provvedere al rinnovo del CPI (o della SCIA Antincendio)?

L’Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio deve essere abbligatoriamente presentata prima della scadenza del C.P.I. (o della S.C.I.A. Antincendio).  La data di scadenza del C.P.I. è chiaramente indicata sul certificato.

Prima della presentazione dell’Attestazione di Rinnovo il professionista antincendio dovrà effetuare una serie di accertamenti atti a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in progetto; tali verifiche riguarderanno sia la funzionalità degli impianti antincendio, sia lo stato di conservazione di tutti i sistemi ed i dispositivi atti alla compartimentazione e alla protezione al fuoco delle strutture.

Dovrà inoltre essere verificato il mantenimento delle condizioni dello stato di fatto e di esercizio precedenti alla data di rilascio del C.P.I.